Tribunale federale nazionale – competenza – connessione – spostamento della competenza – non lede il principio del giudice naturale

Lo spostamento di competenza per ragioni di connessione non lede il principio costituzionale del giudice naturale, in quanto la connessione provvede all’esigenza di assicurare il rispetto di altri principi, come quello dell’ordine e della coerenza delle decisioni di cause tra loro connesse (Corte costituzionale n. 117/1972). E ciò considerando che la nozione di giudice naturale - anche relativamente alla competenza territoriale - non può che essere quella che emerge dal complesso della disciplina attributiva di competenza e dei valori tutelati dai singoli istituti, essi pure di pari rilievo costituzionale, quale quelli dell'imparzialità e dell'efficacia della giurisdizione, valore che  comprende anche l'esigenza di evitare i contrasti non fisiologici di giudicato e la trattazione parallela di processi per il medesimo fatto reato, con il conseguente dispendio di risorse ed incombenze del tutto sovrapponibili (Cass. pen., Sez. VI, n. 37014/2010). (Nel caso di specie – riguardante un presidente di società, incolpato per avere consentito e comunque non impedito ad un tesserato di svolgere l’attività di allenatore dei portieri in favore della società privo di valido tesseramento - la Corte ha ritenuto che il rapporto di connessione tra i due procedimenti fosse ancora più intenso rispetto a quello sufficiente ai fini della deroga all’assetto delle competenze, trattandosi di una sorta di connessione propria omogenea, essendoci non solo una parziale coincidenza di due regiudicande ma, addirittura, la medesimezza del fatto materiale dell’evento (l’aver allenato i portieri senza essere tesserato) ancorché la responsabilità del dirigente fosse di carattere omissivo. La connessione si sostanziava in una tale compenetrazione tra le due regiudicande che non era possibile decidere l’una senza decidere l’altra).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 125/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Cavallo

Riferimenti normativi: art. 84 CGS

Articoli

1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;*
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.
2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.

*Lett. a) così modificata dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali.”

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