Processo sportivo in genere – frasi sconvenienti ed offensive – cancellazione

L’art. 89 c.p.c. dispone espressamente che negli scritti presentati (e nei discorsi pronunciati) davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive, potendo il giudice, in ogni stato dell'istruzione, disporne la cancellazione. Tale disposizione richiama il comportamento preso in considerazione anche dal Codice deontologico forense, il cui art. 52 prevede espressamente che l’avvocato, nella redazione degli atti in giudizio e, comunque, nell’esercizio dell’attività professionale, deve evitare di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ratio delle citate norme è quella di assicurare che l'esercizio del diritto di critica e/o della funzione difensiva, non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo. I rapporti tra le parti processuali e tra le parti e l’Autorità giudiziaria devono sempre essere improntati ai canoni della correttezza e della lealtà (art. 88 c.p.c.) e il processo non è la sede naturale per scambiarsi offese e giudizi personali. A norma dell’art. 89 c.p.c., le espressioni contenute negli scritti difensivi non debbono, nella forma e nel contenuto, eccedere i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica, sicché le manifestazioni passionali ed incomposte, caratterizzate dall’intento di offendere le controparti o il Giudice, costituiscono abuso di quel diritto, anche se le frasi abbiano attinenza con l’oggetto della lite. Vieppiù quando tale attinenza manchi.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 124/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Trentini

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