Corte sportiva d’appello – giudizio – natura giuridica - revisio prioris instantiae – effetti sostitutivi della decisione di primo grado

La sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 13-11-2018, n. 29021; Cass. Civ., sez. III, sent. 14-11-2022, n. 33443; Cass. Civ. 25-5-1998, n. 5212), salvo nei casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello. Per quanto riguarda – in particolare - il processo sportivo, possono applicarsi anche al giudizio che si svolge innanzi alla Corte sportiva d’appello gli esiti interpretativi cui si è giunti con riguardo al giudizio d’appello proprio della Corte federale: si tratta di un rimedio rivolto a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici (rimedio a critica libera), caratterizzato da un effetto devolutivo che si produce nei limiti dell’impugnazione proposta («tantum devolutum quantum appellatum»), di carattere “prevalentemente” cassatorio o impugnatorio (revisio prioris instantiae), all’esito del quale – per quanto soprattutto rileva in questa sede - si produce un effetto sostitutivo della decisione del giudice di appello a quella impugnata. (nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibile un reclamo proposto dal presidente federale ex art. 102 CGS rivolto avverso la decisione del giudice sportivo territoriale e non avverso la decisione della Corte sportiva d’appello territoriale)

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 124/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 69 CGS

Articoli

1. La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.
2. La Corte sportiva di appello è articolata a livello nazionale ed a livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado per i reclami presentati avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado per i reclami presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.
3. La Corte sportiva di appello decide sulle istanze di ricusazione dei componenti del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale.

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