Processo sportivo in genere – principi generali – discrezionalità tecnica – sindacato - limiti

Il sindacato sui giudizi tecnico-discrezionali – quali quelli che si esprimono in  referti medici - è limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di un’attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del Giudice. Tale sindacato, pertanto, deve restare circoscritto ad ipotesi di omessa considerazione o palese travisamento di circostanze di fatto, ovvero di manifesta irragionevolezza, essendo censurabile la sola valutazione che si ponga al di fuori del perimetro dell’opinabilità (ex multis: Consiglio di Stato, sez. II, n. 2458/2021). (Nel caso di specie ha Corte, ex art. 102 CGS, ha annullato la decisione della Corte sportiva d’appello che aveva sindacato il merito di un referto medico senza che vi ricorressero travisamento dei fatti o evidente irragionevolezza).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 123/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Lombardo

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Salva in pdf