GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – INDAGINI - SEQUENZA TEMPORALE - AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI – INVIO – PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA – SECONDO AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI - NON È PRECLUSO - LIMITI

La sequenza temporale delle indagini, come prevista dal CGS, prevede: l’apertura delle indagini deve avvenire tramite iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante; le indagini devono chiudersi entro 60 giorni dall’iscrizione, salvo eventuali proroghe, là dove concesse; al deferito deve essere inviato, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini, un avviso di conclusione delle stesse, salvo richiesta di archiviazione, con assegnazione dei termini a difesa; a seguito della notifica dell’avviso, il deferito può chiedere di essere audito ovvero può inviare memorie; infine, ove ritiene ancora sussistenti gli estremi dell’illecito disciplinare, la Procura deve notificare l’atto di deferimento. Ne deriva che, ai sensi degli artt. 119, 123 e 125 CGS FIGC, il deferimento da parte della Procura federale deve essere: a) esercitato entro i termini di cui all’art. 119 e b) preceduto dall’avviso di conclusione indagini di cui all’art. 123. La Procura ha il potere di svolgere indagini fino alla scadenza del termine di cui all’art. 119 (fatte salve le ipotesi di proroga del termine), pena l’inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente. Pertanto, posto che la suddetta inutilizzabilità è prevista solo in ipotesi di superamento del termine massimo di durata delle indagini, ne consegue che l’invio dell’avviso di conclusione delle stesse non implica l’esaurimento del relativo potere che permane, dunque, fino alla scadenza del citato termine. La ratio dell’avviso di conclusione delle indagini non è quella di dichiarare cessato il potere istruttorio della Procura ma quella, ben diversa, di realizzare una completa discovery delle prove finora raccolte a carico dell’indagato, così da consentire allo stesso di fornire (tramite audizione ovvero deposito di memoria) elementi idonei a giustificare la propria condotta ed, eventualmente, impedire un inutile deferimento. L’eventuale prosieguo dell’attività istruttoria da parte della Procura, successivamente all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini, implica necessariamente l’obbligo di rispettare la ricordata sequenza procedimentale: comunicare un nuovo avviso di conclusione delle indagini (purché, come appena detto, entro il termine di cui all’art. 119) - così da poter nuovamente consentire all’indagato di avere contezza delle prove finora acquisite ed esercitare il proprio diritto di difesa - e mantenere una sostanziale corrispondenza di contenuti tra il nuovo avviso di conclusione delle indagini e l’eventuale atto di deferimento finale (nel caso di specie, la Procura federale, entro i termini previsti, ha ritirato la precedente comunicazione di conclusione delle indagini e ne ha presentato una nuova, seppure avente un contenuto in gran parte coincidente, cui hanno fatto seguito, nei termini previsti, le successive fasi procedimentali, senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa degli indagati, successivamente deferiti. Il Collegio ha pertanto dichiarato la legittimità del secondo avviso di conclusione delle indagini e del successivo deferimento).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 123/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: artt. 119, 123 e 125 CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.
2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.
3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.
4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante.
5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.
6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione.
8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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