Sanzioni disciplinari – carattere rieducativo – protezione dell’infanzia e della gioventù - rapporto
Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha ritenuto che: “(...) deve essere richiamato il rapporto tra la funzione rieducativa della pena, affermato dall’art. 27, comma 3, Cost., e la protezione che l’ordinamento accorda all’infanzia e alla gioventù, ai sensi dell’art. 31, comma 2, Cost.”. (Collegio di Garanzia dello sport n. 3/2014). Tale principio è ben radicato nel nostro ordinamento tanto che la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato il collegamento esistente tra l’articolo 27, comma 3, Cost. in base al quale “Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato” e l’articolo 31, comma 2, Cost. per il quale “La Repubblica (...) protegge (...) l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” – nel senso che tali norme impongono “una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale ..” (cfr., Corte Cost., sent. n. 168 del 27 aprile 1994).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 120/CFA/2023-2024/D
Presidente: Giordano
Relatore: Trentini
Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS
Articoli
Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.