CORTE FEDERALE D’APPELLO – RECLAMO DEL PRESIDENTE FEDERALE – ART. 102 CGS – RATIO
Le Sezioni Unite della Corte federale di appello hanno avuto modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS, da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante (cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n. 76 del 2022/2023).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 11/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Trentini
Riferimenti normativi: art. 102 CGS
Articoli
Art. 102 - Reclamo del Presidente federale
1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.