Processo sportivo in genere – frasi sconvenienti ed offensive – cancellazione - sanzione processuale

L’art 89 c.p.c. – secondo cui il giudice può disporre che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive - rappresenta l’applicazione di una sanzione strettamente processuale, applicabile con la cancellazione della frase incriminata. Tanto è vero che, per giurisprudenza costante, l'eventuale istanza di cancellazione presentata dalla parte, non costituisce una domanda giudiziale ma una semplice sollecitazione all'esercizio di questo potere officioso del giudice, di guisa che l'omesso esame di essa, o il provvedimento che la rigetta, non possono essere oggetto di impugnazione (Cass. Civ., Sez. III., n. 22186/2009)

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 118/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Baliva

Salva in pdf