ARBITRI E UFFICIALI DI GARA – OBBLIGHI - CORRETTEZZA E RETTITUDINE – ANCHE NELLO STILE DI VITA - RATIO - DIFESA DELL'IMMAGINE E DELLA CREDIBILITÀ DELLA CATEGORIA

L'art. 42 del regolamento AIA (rubricato "Doveri degli arbitri") precisa, in particolare al comma 3, lett. c), testualmente, che gli arbitri, oltre ai doveri di cui al comma 1, "sono altresì obbligati ...... ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale". Inoltre il regolamento etico e di comportamento della stessa AIA precisa: "È valore irrinunciabile ed imprescindibile di tale attività, la correttezza e la lealtà nella vita sportiva come in quella sociale. Il collante tra questi due principi, che allo stesso tempo ne costituisce il fondamento, è la cultura del “fair play”, valore da applicare non solamente sui campi di gioco ma a cui riferirsi come stile di vita, attraverso il rifiuto dell’inganno e delle astuzie finalizzate al perseguimento di vantaggi e/o profitti non parimenti raggiungibili con le sole proprie capacità (art. 3, comma 2) ...."Il comportamento dell’Associato deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà. I comportamenti, oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla “virtù del ben operare (art. 6.1)". Ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, opera richiamo altresì l'art. 4, comma 1, CGS, al cui rispetto lo stesso citato art 42 del Regolamento richiama la classe arbitrale tutta. La lettura di tali disposizioni chiarisce l'ambito di applicazione delle regole stesse, indicando come gli arbitri siano destinatari - come e più degli altri soggetti indicati dall'art. 2 CGS - dell'obbligo del rispetto dei principi basilari dell'ordinamento sportivo, anche in comportamenti assunti fuori dall'attività sportiva in senso stretto (per come precisato da Regolamento e codice etico). E' in sostanza un richiamo specifico al comportamento di chi è chiamato ad assumere la veste di giudice, sia pure nell'ambito sportivo, che, come tale, deve improntare a correttezza, rettitudine e morale comune ogni sua condotta, non solo per la sua onorabilità in ragione del ruolo assunto, ma anche per la difesa dell'immagine e della credibilità tutta della categoria cui ha chiesto di appartenere. Il destinatario di tali indicazioni deve apparire, oltre che essere, persona retta e dignitosa in ogni suo fare, mantenendo una condotta costantemente improntata al rispetto della legalità nel rifiuto di ogni azione finalizzata al perseguimento di vantaggi personali non totalmente leciti. Quel richiamo all'apparire evoca le caratteristiche del giudice in quanto tale, che non solo dev'essere indipendente, imparziale e scevro da ogni tipo di coinvolgimento 'opaco', ma deve anche apparire tale all'esterno. Neppure la percezione esteriore del suo fare può rimanere mai soggetta a dubbi sull'eticità della sua condotta. Il codice etico AIA (art. 3) impone i valori di correttezza e lealtà nella vita sportiva come in quella sociale, prescrivendone il rispetto costante non solo sui campi da gioco ma anche nello stile di vita, attraverso il rifiuto dell'inganno e delle astuzie finalizzate al perseguimento di vantaggi o profitti non raggiungibili con le sole proprie capacità. E ciò anche a difesa della stessa categoria arbitrale, che da tali comportamenti non può non rimanere danneggiata nella sua immagine. Quando il legislatore richiama questi obblighi nel ricordare i principi dell'ordinamento sportivo, lo fa per creare affidamento e delineare il contesto normativo entro il quale tutta la comunità che ne è destinataria si riconosce ed andrà ad operare.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 118/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 42, comma 3, lett. c) Regolamento AIA; art. 3, comma 2, art. 6, comma 1, Regolamento etico e di comportamento AIA; art. 4, comma 1, CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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