Corte federale d’appello – circostanze attenuanti – i limiti edittali non costituiscono limiti invalicabili – valutazione dell’effettiva natura e gravità dei fatti commessi - sanzione disciplinare anche proporzionata
È coerente con i principi del processo sportivo che la Corte federale d’appello possa anche svolgere la funzione di giudice di equità. Proprio il dato testuale dell’art. 13 CGS porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. L’art. 13, comma 1, CGS, nello statuire, quale principio generale, che la “sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più [circostanze attenuanti]”, senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (CFA, Sez. I, n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022). La giurisprudenza della Corte Federale ha definito il potere di cui all’art.13, comma 2, CGS come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 6/2023/2024). In tale prospettiva non si possono ignorare gli elementi che emergono dalla decisione del Giudice sportivo e dallo svolgimento dei fatti come descritti nella documentazione in atti (CFA, Sez. I, n. 89/2023-2024).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 117/CFA/2023-2024/E
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 106 CGS; art. 13, comma 1, CGS
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Art. 106 - Pronuncia della Corte federale di appello
1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.
Art. 13 - Circostanze attenuanti
- La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
- a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
- Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
- In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.