Giudizio e responsabilità disciplinare - sanzioni – circostanze attenuanti – reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui - caratteri

L’ attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), CGS (la reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui) riecheggia – con alcuni tratti distintivi – l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2), c.p. (l’avere reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui). Il CGS, sebbene non faccia riferimento diretto allo stato d’ira, prevede tuttavia espressamente l’immediatezza della reazione, che dello stato d’ira è manifestazione primaria. Le conclusioni cui è pervenuta in argomento la giurisprudenza penale sono pertanto riferibili, con i necessari adeguamenti, anche all’ordinamento sportivo.

In primo luogo, il carattere ingiusto deve essere considerato in base a parametri oggettivi (v. Cass. Pen., Sez. I, 21409/2019; Sez. V, n. 23031/2021). In secondo luogo, quanto posto in evidenza dalla giurisprudenza penale per lo stato d’ira (“un’emozione che genera impulsi aggressivi non contenibili con i normali freni inibitori”, ex multis, Cass. Pen., Sez. V, n. 49569/2014) può essere agevolmente riferito anche all’attenuante del CGS, in cui – come si è visto – rileva l’immediatezza della reazione. In terzo luogo, risulta essenziale il rapporto di “causalità psichica” tra la reazione immediata e la commissione dell’illecito. Senz’altro – attingendo ancora dalla giurisprudenza penale (v. ancora Cass. Pen., Sez. I, 21409/2019) - il rapporto non sussiste quando il fatto ingiusto è un mero pretesto; inoltre, occorre che dalle circostanze del caso concreto emerga che solo perché indotto dal fatto ingiusto altrui il soggetto abbia potuto commettere l’illecito (Nel caso di specie – l’incolpato si era avvicinato minacciosamente all’altro allenatore, mimando uno sputo o effettivamente sputando al suo indirizzo, ricevendo un colpo al volto (un pugno o uno schiaffo) e profferendo una frase a sfondo discriminatorio - la Corte ha ritenuto sussistente tale attenuante).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 117/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 13, comma 1, lett. a), CGS; art. 62, n. 2) CP

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

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