Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzioni – scriminante - incapacità di intendere e di volere - non è applicabile.
La scriminante dell’incapacità di intendere e di volere del reclamante non è applicabile nel processo sportivo in quanto non è prevista dal CGS. Questo si limita a stabilire (art. 7) le condizioni per l’applicazione della scriminante per la sola responsabilità societaria oggettiva.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 117/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 7 CGS
Articoli
Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società
- Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.