Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzioni – scriminante - incapacità di intendere e di volere - non è applicabile.

La scriminante dell’incapacità di intendere e di volere del reclamante non è applicabile nel processo sportivo in quanto non è prevista dal CGS. Questo si limita a stabilire (art. 7) le condizioni per l’applicazione della scriminante per la sola responsabilità societaria oggettiva.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 117/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 7 CGS

Articoli

  1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.

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