SANZIONI DISCIPLINARI - AFFLITTIVITÀ DELLE SANZIONI – GRAVITÀ DEI FATTI – RILEVANZA
L’articolo 12 C.G.S., dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. Tale disposizione impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A: Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 117/CFA/2022-2023/F
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 12 CGS;
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Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.