Processo sportivo in genere - Condanna alle spese – art. 55 CGS - discrezionalità

L’art. 55 CGS prevede che nell’ipotesi di manifesta inammissibilità o/ infondatezza, ovvero nell’ipotesi di lite temeraria il giudice può condannare il soccombente al pagamento delle spese di lite nella misura minima di € 500,00. La disposizione riserva al collegio un’ampia discrezionalità nell’applicazione dell’istituto che deve ritenersi censurabile, cosa non ravvisabile nel caso di specie, solo per manifesta illogicità.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 116/CFA/2020-2021/B

Presidente: Sica

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 55 CGS

Articoli

1. Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.

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