Società sportiva – società dilettantistica - art. 7, comma 9, statuto FIGC - accordi di collaborazione con altra società partecipante allo stesso campionato – autorizzazione - necessità
Secondo l’art. 7, comma 9 dello statuto della FIGC “Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato”. Tale norma, avuto riguardo alla ratio più che alla formulazione letterale, vieta alle società dilettantistiche di stipulare accordi ovvero di creare collegamenti che non siano previamente autorizzati dalla LND e che non siano comunicati alla FIGC, che potranno essere validati da detti organismi solo se le società stipulanti non partecipino allo stesso campionato. Pertanto non è possibile stipulare accordi o collegamenti tra società senza previa comunicazione e autorizzazioni degli organi Federali, nel solo presupposto autoreferenziale che le società non partecipino allo stesso campionato, sottraendo, di fatto, il controllo intrinsecamente necessario per validare l’accordo che la norma assegna agli organismi federali. Tutto ciò in quanto la ratio della norma statutaria, che considera eccezionali gli accordi e i collegamenti societari, non è quella di sanzionare a posteriori gli accordi e i collegamenti creati in violazione della norma stessa, quando cioè gli effetti della sua violazione si sono già irreparabilmente materializzati, bensì di evitare che siffatti accordi e collegamenti vengano posti in essere senza informare gli organi federali chiamati a vigilare sulla corretta applicazione della norma statutaria.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 116/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 7, comma 9, Statuto FIGC;