Processo sportivo in genere – provvedimento plurimotivato – legittimità di parte dei motivi - sufficienza

In presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata erroneità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi. In sostanza, in caso di decisione fondata su una pluralità di ragioni tra loro indipendenti ed autonome, la fondatezza e legittimità anche di una sola di tali ragioni rendono superfluo l’esame dei motivi relativi alle altre parti del provvedimento dovendo, in tal caso, acclararsi la correttezza della decisione.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 115/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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