Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS – comportamento omofobo - fattispecie
Il comportamento di omofobia si esprime in violenze verbali o derisioni che ledono la dignità umana, il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone. Si tratta di manifestazioni che feriscono “l'intera nostra società, che risulta indebolita nei suoi valori fondamentali di convivenza”. Il che concorre ad iscrivere il comportamento discriminatorio di omofobia nell’ambito di condotte lesive della dignità umana, che costituisce un valore appartenente alla sfera dei diritti inviolabili. (Nel caso di specie la Corte ha affermato la valenza discriminatoria ascrivibile al termine “gay di merda”, che costituisce una violazione inaccettabile della libertà personale, e la sprezzante denigrazione fondata sulle tendenze sessuali che evidentemente si è inteso esprimere; una frase che sottende l’immaginaria superiorità del suo autore e denota al contempo la massima repulsione verso le persone omossessuali con accostamenti pesantemente negativi, conditi con espressioni di arrogante disprezzo e ingiustificata asprezza; nel contempo la Corte ha escluso che tale espressione assuma valenza discriminatoria solo se indirizzata ad una persona di cui sia noto l’orientamento omosessuale; al contrario, essa costituisce oggettivamente riflesso di un’avversione irrazionale basata su rozzi pregiudizi che prescindono dalla dimensione putativa circa le reali attitudini sessuali della persona fatta oggetto dell’insulto omofobo).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 115/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 28 CGS;
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Art. 28 - Comportamenti discriminatori
1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.
3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.
4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m).
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.
6. Prima dell'inizio della gara, la società avverte il pubblico delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori. Alla violazione della presente disposizione si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).
7. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.