Processo sportivo in genere – poteri del giudice - fonte normativa subordinata – disapplicazione - ammissibilità – limiti - macroscopico contrasto con la norma primaria - fattispecie

Il giudice sportivo può disapplicare la regola promanante da una fonte normativa subordinata allorché sussista un “macroscopico contrasto con la norma primaria” (CFA, Sez. I, n. 62/2023-2024). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le previsioni di cui al par. 1/6 del CU n. 56 del 14 settembre 2023 del CR Lazio, che stabiliscono i criteri per determinare le posizioni in classifica del campionato di riferimento in caso di parità di punteggio, hanno natura, per una parte, attuativa e, per un’altra parte, integrativa delle previsioni della fonte interna gerarchicamente superiore (le NOIF): nella parte attuativa, esse specificano in dettaglio criteri e modalità di compilazione della c.d. classifica avulsa (la cui funzione è quella di stabilire un ordine di merito sportivo – mercé l’applicazione di criteri di valutazione aggiuntivi - tra più squadre che, a fine campionato, abbiano conseguito il medesimo punteggio finale), individuando, mediante due accoppiamenti (10^/13^; 11^/12^), le squadre che dovranno disputare le due gare di Play Out; nella parte integrativa, esse aggiungono l’ulteriore previsione secondo cui “non si darà corso alla/e gara/e di play-out, se tra le due contendenti di ciascun abbinamento risulterà un divario superiore a 8 punti in classifica”  avente per una palese finalità premiale del merito sportivo per la compagine che, sul campo e negli scontri diretti, più ha fatto meglio, conseguendo un monte punti di molto superiore rispetto all’ipotetica contendente nella gara di Play Out. Non vi è luogo, pertanto, alla disapplicazione di una regola illegittima, perché non ricorre alcuna antinomia tra atti normativi di rango diverso, quanto, piuttosto una relazione di specificazione/integrazione tra le disposizioni dettate tra le fonti di diverso grado gerarchico).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 115/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Raiola

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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