GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – SANZIONI – AGGRAVAMENTO – ANCHE IN PRIMO GRADO - MOTIVAZIONE – NECESSITÀ – CORTE FEDERALE D’APPELLO – ACCERTAMENTO RIGOROSO DELLA MOTIVAZIONE
Ammessa in via di principio e per espressa previsione normativa la possibilità, anche per il giudice di prime cure, di incidere sulla determinazione della sanzione anche in peius rispetto alla richiesta contenuta nell’atto di deferimento, in questi casi l’apprezzamento del giudice d’appello deve essere particolarmente rigoroso. E ciò con particolare riferimento all’accertamento dell’esistenza – nella decisione di primo grado – di una motivazione adeguata e coerente con la ragione e il contenuto del deferimento e a fortiori quando, non solo la diversa valutazione dei fatti, ma la stessa configurazione giuridica dell’imputazione assuma una veste diversa e soprattutto più gravatoria ad opera del giudice, con tutte le conseguenze che, sul piano del rispetto dei principi del giusto processo, questa diversa imputazione comporta.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 115/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Trentini
Riferimenti normativi: art. 73 CGS; art. 78 CGS; art. 106 CGS;
Articoli
Art. 73 - Pronuncia della Corte sportiva di appello a livello nazionale
1. La Corte sportiva di appello a livello nazionale decide in camera di consiglio.
2. La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che il Giudice sportivo nazionale non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo nazionale o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo.
5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.
Art. 78 - Pronuncia della Corte sportiva di appello a livello territoriale
1. La Corte sportiva di appello a livello territoriale decide in camera di consiglio.
2. La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che il Giudice sportivo territoriale non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo territoriale, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non possono essere sanate irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso di primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo.
Art. 106 - Pronuncia della Corte federale di appello
1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.