Corte federale d’appello – art. 101, comma 3, CGS - prove - nuovi documenti – ammissibilità – condizioni e limiti – conseguenze

Secondo l’orientamento della Corte federale (I Sezione n. 62/2019–2020), la disposizione di cui all’art. 101 CGS (ma il ragionamento vale inevitabilmente anche per l’art. 115, comma 3, CGS) “deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni. Né, d’altra parte, [...] le ragioni addotte dal reclamante sono riconducibili a fatti non imputabili [...], ovvero a causa di forza maggiore”.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 115/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS; art. 115, comma 3, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

1. Le parti interessate, la Procura federale e i terzi che abbiano un interesse anche indiretto possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di primo grado.

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