Mezzi di prova - criteri di formazione, utilizzazione e valutazione - cd. prova atipica - principio di libertà valutativa del giudice - art. 57 CGS - art. 116 CPC – maggiore ampiezza – libertà nella valutazione delle prove fornite dalle parti - sistema delle prove legali – estraneità all’ordinamento sportivo - le prove una volta acquisite sono sottoposte all'apprezzamento del giudice - provenienza – non rileva

L’ingresso della cd. prova atipica, unitamente ai numerosi mezzi di prova di cui all’elencazione, non tassativa, del capo V, è la dimostrazione della estrema versatilità degli strumenti probatori a disposizione del giudice sportivo; il che, sotto il profilo della valutazione della prova, ha come diretta conseguenza l’enunciazione del principio di libertà valutativa del giudice ai sensi dell’art. 57 CGS, sia per ciò che concerne le prove assunte d’ufficio sia per quanto riguarda le prove allegate dalle parti, e, di conseguenza, della mancanza di una gerarchia tra le prove e tra i mezzi deputati alla loro assunzione. A ben vedere – e in ogni caso - la disposizione di cui all’art. 57 del CGS – quanto ai poteri di valutazione delle prove da parte del giudice – appare più ampia di quanto previsto nell’art. 116 del CPC In primo luogo, difatti, la disposizione del CGS, allorché prevede che gli organi di giustizia sportiva possono “liberamente valutare” le prove fornite dalle parti, appare di maggiore latitudine rispetto a quella del codice di procedura civile secondo cui il giudice deve valutare le prove “secondo il suo prudente apprezzamento”. Inoltre non è presente nel Codice di giustizia sportiva l’eccezione “salvo che la legge disponga altrimenti”, che è invece presente nel Codice di procedura civile, restando quindi estraneo al processo sportivo, pertanto, almeno in via tendenziale, il sistema delle prove legali poiché si vuole che il giudice possa indagare la verità dei fatti, senza alcun limite imposto dall’ordinamento. Resta in ogni caso applicabile anche al processo sportivo il principio processual-civilistico secondo cui le prove come tali, una volta acquisite od assunte, non importa per iniziativa di chi, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice, senza che la loro provenienza lo possa condizionare in un senso o nell'altro [nel caso di specie è stata confutata la prospettazione secondo cui si negava valore confessorio “tipico” (ossia, giudiziale) ad dichiarazione contenuta in una nota per mancanza sia del requisito soggettivo (volontà confessoria) che oggettivo (pregiudizio a se stesso e vantaggio per l’altro), in quanto la nota aveva valore di confessione stragiudiziale, quindi di prova atipica].

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 115/CFA/2019-2020/B

Presidente: Torsello

Relatore: Cavallo

Riferimenti normativi: art. 50, CGS; art. 44, CGS; art. 57, CGS; art. 116 CPC; art. 39 CGS CONI;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.
4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.

6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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