Contratto di prestazione sportiva – clausole vessatorie – nozione

Le clausole vessatorie sono quelle che per il loro contenuto comportano uno squilibrio contrattuale tra le parti; il secondo comma dell'art. 1341 c.c. nel richiederne la specifica approvazione per iscritto, ne fornisce un elenco in virtù del quale sono considerate vessatorie le clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (nel caso di specie la Corte ha escluso che sia vessatoria la clausola posta nel contesto di una pattuizione che opera e pone obbligazioni proporzionate nei confronti di entrambe le parti).

 

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 114/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 1341, primo e secondo comma, CC

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