Contratto di prestazione sportiva – interpretazione del contratto – elemento letterale – criteri interpretativi
Ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto (o di una sua specifica clausola), necessita partire dall'esame del suo elemento letterale, che ha funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, per poi confrontarlo con l'intero contesto contrattuale. Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato di realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, quindi, può investire, oltre al contesto negoziale integrale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni “cavillose” che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. Civ., Sez. I, 2.8.23, n. 23519 e Cons. Stato, Sez. V, 8.9.23, n. 8210). In definitiva, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, secondo la regola di una interpretazione “globale”; tale criterio interpretativo non è sussidiario rispetto al canone dell'interpretazione letterale, poiché una interpretazione analitica, che non tenga conto del senso complessivo dell'atto, comporta il rischio di fraintendere il significato delle singole clausole, le quali trovano spiegazione nella coerente regolamentazione dell'affare. Il richiamo, nell'art. 1362, comma 1, c.c., alla comune intenzione delle parti, impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche nel caso in cui il testo appaia chiaro, ma in apparenza incoerente; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume rilevanza anche il criterio logico - sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole attinenti alla materia in contesa (Cass civ., Sez. II, 25.6.20, n. 12664).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 114/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 1362, comma 1, CC; art. 1363, CC; art. 1369 e art. 1366 CC