Settore tecnico – dilettanti - esonero del tecnico – modalità - fattispecie

Con riguardo alle modalità da seguire per l’esonero, l’art. 14, comma 14.2., del Comunicato Ufficiale n. 292 della Lega nazionale dilettanti contenente l’“Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”, stabilisce quanto segue: “14.2 L’esonero deve essere comunicato in forma scritta al Tecnico e la relativa comunicazione deve essere depositata presso l’Organo federale competente attraverso il portale servizi F.I.G.C dalla Società entro tre giorni lavorativi dalla data di esonero. In difetto, il Tecnico potrà produrre la comunicazione scritta dell’esonero alla Divisione, Dipartimento, Comitati e alle articolazioni competenti della LND, a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente, i quali provvederanno entro i sette giorni successivi a darne comunicazione al Settore Tecnico F.I.G.C. che procederà alla registrazione dell’esonero”. L’art. 39 del regolamento del settore tecnico, alle lettere Ea) ed Ec) prevede inoltre quanto segue per i Campionati Dilettanti di I e II categoria: Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante; […] Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra”.

(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la comunicazione dell’esonero, avvenuta per le vie brevi, accompagnata dalla pubblicazione di un comunicato relativo all’esonero del tecnico sulla pagina Facebook della società, era inidonea a produrre effetti immediati nell’ordinamento federale).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 113/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 14, comma 14.2., del Comunicato Ufficiale n. 292 della Lega nazionale dilettanti contenente l’“Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”.

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