Giudizio e responsabilità disciplina – applicazione di sanzioni su richiesta – riscontro della Procura federale – doverosità – silenzio della Procura federale – conseguenze negative – non sussistono – discrezionalità della Procura federale
L’art. 127 non disciplina in alcun modo la procedura – rimessa evidentemente alla libera interazione tra le parti interessate - per la conclusione dell’accordo tra l’incolpato e la Procura federale. Né l’art. 127 prevede alcun obbligo di risposta in capo a quest’ultima a eventuali richieste di applicazione di sanzioni in misura ridotta. E’ certo, al contrario, che l’accordo possa considerarsi concluso esclusivamente se sia stata manifestata una concorde volontà di entrambe le parti. Il CGS non prevede conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito alla Procura di formulare una controproposta alla richiesta di patteggiamento né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta, il mancato raggiungimento dell’accordo dovendosi ritenere implicito sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell’azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento (CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022). La scelta di consentire al patteggiamento costituisce frutto di una valutazione rimessa – in prima battuta - all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 113/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 127 CGS
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Art. 127 - Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento
1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione.
4. L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI.
6. Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.