Processo sportivo in genere – udienza - richiesta di rinvio – reiezione – legittimo impedimento – dimostrazione - necessità
Ai sensi dell’art. 50, comma 2, del CGS, “Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie”. La ratio di tale disposizione risiede nella necessità di garantire certezza e celerità al processo in armonia con i principi generali della giustizia sportiva che prevedono la massima restrizione dei tempi di risoluzione delle controversie in ragione dell'incalzare delle competizioni. Nonostante il rigore di tale disposizione, la giurisprudenza ha ragionevolmente ammesso il rinvio dell’udienza sempre che la parte richiedente dimostri la sussistenza di un legittimo impedimento a partecipare all’udienza di cui si chiede il rinvio ovvero che sussista una impossibilità di partecipazione dovuta a forza maggiore o caso fortuito. Con la conseguenza che è legittima la reiezione della richiesta di rinvio dell’udienza, proposta della parte adducendo un impedimento, ove il giudice accerti l’insussistenza delle ragioni addotte o la parte non assolva ai correlati oneri probatori (CFA, Sez. I, n. 56/2024-2025).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 113/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 50, comma 2, CGS; art. 105, comma 2, CGS;
Articoli
Art. 50 - Poteri degli organi di giustizia sportiva
1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.
4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.
6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.
Art. 105 - Svolgimento dell'udienza
1. L'udienza innanzi alla Corte federale di appello si svolge in camera di consiglio. E' facoltà delle parti essere sentite.
2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
3. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.