Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – norma di chiusura

L’art. 4 è la norma di chiusura che consente l’applicazione delle sanzioni là dove sia dimostrato, nei fatti, l’espletamento di una o più condotte antisportive che, non solo attraverso il meccanismo della diretta violazione di legge ma anche dell’id quod plerumque accidit, rendono un comportamento non accettabile sotto un profilo della sua legittimità sportiva e consentono l’applicazione delle sanzioni. Peraltro, non è un caso che le sanzioni stesse non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l’elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ed essere impiegata in combinato disposto con tutta l’altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio “aperto” e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attaglino alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 113/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Cavallo

Riferimenti normativi: art. 4 CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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