Corte federale d’appello – reclamo – art. 101, comma 3, CGS – specificità delle censure

Allorché il reclamo non presenti specifiche censure avverso le decisioni del TFN articolate in motivi di illegittimità, ma consiste in una sorta di sintesi dei contenuti esposti nella parte motiva del ricorso ciò rappresenta una specifica violazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 101 Codice di giustizia sportiva, in base al quale “il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 113/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Cavallo

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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