Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – prova – è a carico del richiedente
In sede di giudizio sulla riabilitazione spetta al richiedente l’onere di fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui il Collegio possa fondare il giudizio prognostico che è chiamato ad esprimere
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 112/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS
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Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.