Giudizio e responsabilità disciplinare - fatti di particolare gravità non riferibili alla sfera sportiva – competenza del giudice sportivo - Corte federale di appello - Collegio di Garanzia – orientamenti diversi - fattispecie

La questione della competenza della giustizia sportiva per fatti di particolare gravità non riferibili alla sfera sportiva del tesserato è oggetto di molteplici e recenti pronunce della Corte federale di appello e del Collegio di Garanzia. Da una parte si sostiene che condotte, pure se molto deprecabili ma poste in essere in ambito strettamente privato, senza alcun rapporto con l’attività sportiva, vadano considerate al di fuori del perimetro tracciato dalla attuale formulazione dell’art. 1 del CGS, che disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare. Al riguardo è stato considerato che l’accertamento della responsabilità disciplinare debba essere fondato sulle fattispecie di responsabilità previste dal CGS medesimo e dalle altre fonti indicate dall’art. 3 del Codice e che l’applicazione dell’art. 4, comma 1, CGS – nella parte in cui consente di sanzionare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - non possa che essere limitata, in quanto la norma lo prevede espressamente, «a ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva», senza poter essere esteso ad ogni rapporto sociale. La chiarezza del dato testuale non consente estensioni oltre i rapporti riconducibili all’attività sportiva, sia pure intesa nel senso più ampio (CFA, SS.UU., Sez. Unite, n. 39/2023-2024). D’altro canto il Collegio di Garanzia ha ritenuto che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, secondo quanto previsto dall’art.4 del CGS della FIGC, possa consentire di parametrare la condotta contestata alla c.d. “riferibilità sportiva”, così che l’oggetto di incolpazione di un procedimento disciplinare non implichi che debba necessariamente consistere nella sola condotta attuata in campo, bensì sia sufficiente che l’attività sportiva faccia da contesto alla condotta ritenuta disciplinarmente rilevante. L’art.4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co.1, del CGS FIGC, 13 bis, co.3, dello statuto del CONI, 2,5, co.1, 12 e allegato A del codice di Comportamento sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti” (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 10/2024). (Nel caso di specie – riguardante un’interdittiva antimafia - la Corte ha ritenuto che la vicenda si ponesse al di fuori di tale dibattito giurisprudenziale in quanto non v’era contezza del fatto addebitato e delle relative fonti di prova e che, solo conosciuti i fatti, avrebbe potuto valutarsi il loro rilievo disciplinare: l’acquisizione della interdittiva antimafia costituiva elemento necessario per qualificare la condotta da valutare caso per caso ai fini della “riferibilità sportiva”, non potendo infatti essere sufficiente l’essere destinatari di un provvedimento interdittivo antimafia di cui non si conosceva il contenuto e, quindi, la motivazione, per poter affermare la rilevanza di una condotta sul piano disciplinare).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 112/CFA/2023-2024/A

Presidente: Lombardo

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 1, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS; art. 5 Codice di comportamento sportivo

Articoli

1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento
processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema
della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata
Federazione.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive
antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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