Comunicazione degli atti - destinatario non tesserato – art. 53, comma 4 e comma 5, lett. a), n. 1, CGS – criterio della alternatività delle comunicazioni – tesserato e tesserando - equiparazione
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 53, comma 4 e comma 5, lett. a), n. 1, C.G.S. è corretto, ai fini delle notifiche, equiparare al tesserato in senso proprio il tesserando (soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale - ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S. - all’interno e nell’interesse della società deferita), perché sarebbe del tutto incongruo, e anzi lesivo del diritto di difesa, notificare presso la società di ultimo tesseramento, come si dovrebbe in eventuale applicazione del n. 2 della stessa lett. a). Come deriva dal comma 5, lett. a), n. 1, la società notificataria ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato o equiparato. Questa però è norma di condotta e non di validità, nel senso che il suo mancato rispetto espone la società alle sanzioni prospettate dall’art. 8 C.G.S. e, sul piano dei rapporti fra le parti, eventualmente alle conseguenze negative previste dall’ordinamento generale, ma non è destinata a influire sulla validità del deferimento e del successivo giudizio, non potendo richiedersi alla Procura federale di controllare il rispetto di un obbligo che appartiene a una sfera che le rimane totalmente estranea. In applicazione del criterio dell’alternatività per le comunicazioni, sancito dall’art. 53, comma 5, C.G.S., il ricorso o il reclamo possono essere notificati legittimamente presso l’indirizzo P.E.C. della società ai sensi della lett. a), n. 1, del comma 5 (CFA, SS.UU., n. 43/2024-2025).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 110/CFA/2024-2025/E
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 53, comma 4 e comma 5, lett. a), n. 1, CGS; art. 2, comma 2, CGS;
Articoli
Art. 53 - Modalità di comunicazione degli atti
1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
a) per le persone fisiche:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;
b) per le società:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa;
2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante.
6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.
Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo
1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento
processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema
della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata
Federazione.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive
antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.
Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.