Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – fase preliminare – obblighi della Procura - obbligo di comunicazione di avvio del procedimento – audizione dell’incolpato – esclusione
Nella fase preliminare del procedimento disciplinare, il solo obbligo che grava sulla Procura federale è quello - sancito dall’art. 119 C.G.S. - della tempestiva iscrizione nell’apposito registro degli atti o dei fatti disciplinarmente rilevanti. In altri termini, a diritto vigente, la Procura non è tenuta a comunicare agli interessati un avviso di avvio del procedimento e neppure ad ascoltare gli indagati nel corso dell’istruttoria, dal momento che l’audizione è preordinata all’esposizione di elementi, favorevoli alla propria tesi, che l’interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria ovvero prospettare in sede di discussione nel giudizio (CFA, Sez. III, n. 14/2016-2017; CFA, Sez. UU., n. 17/2019-2020). L’unico obbligo informativo è quello posto dall’art. 123, comma 1, C.G.S., che prescrive alla Procura federale, quando non ritenga di formulare richiesta di archiviazione, di notificare agli interessati l’avviso di conclusione delle indagini assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per richiedere di essere sentiti o per presentare una memoria. Nell’intento del legislatore federale, questo meccanismo serve a contemperare l’istanza di celerità, propria del processo sportivo in ragione dell’esigenza di assicurare l’ordinato svolgimento delle competizioni, e la tutela del diritto di difesa dei soggetti sottoposti a procedimento.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 110/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 119 CGS; art. 123 CGS;
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Art. 119 - Svolgimento delle indagini
1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.
2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.
3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.
4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante.
5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.
6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione.
8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.
Art. 123 - Avviso della conclusione delle indagini
1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.