Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere – società che agisce nell’interesse dei tesserati – legittimazione

La giurisprudenza federale che, dopo aver affermato in un primo tempo il difetto della legitimatio ad causam nel ricorso o nel reclamo esperito da una società, anche nell’interesse dei propri tesserati, nella materia delle sanzioni dell’inibizione o della squalifica dei tesserati medesimi (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), è giunta, a Sezioni unite, a enunciare il principio di diritto secondo cui, nella fattispecie, la società ha un interesse diretto a proporre ricorso o reclamo i cui effetti, ove favorevoli, si estenderanno ai tesserati interessati, e dunque è legittimata ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, C.G.S. (CFA, SS.UU., n. 85/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 114/2022-2023). Le Sezioni unite hanno sottolineato che in tali casi - ferma, in linea generale, l’applicabilità al processo sportivo dell’art. 81 cod. proc. civ. - la società agisce in giudizio anche a tutela di un interesse suo proprio, rivolto a rimuovere la sanzione inflitta ai propri tesserati, e che questo interesse che si distingue dall’interesse della società a chiedere l’annullamento della sanzione comminata direttamente nei propri confronti. E ciò, in quanto la sanzione dell’inibizione o della squalifica del tesserato incide direttamente sulla società, sulla sua organizzazione, sulla sua attività sportiva, nella misura in cui ogni società ha interesse diretto che tutti i propri tesserati svolgano la loro funzione al fine del migliore risultato sportivo. Questa conclusione  è valida per ogni settore e livello calcistico, ma risulta ancor più evidente nel settore dilettantistico o in quello del settore giovanile, nei quali le ridotte capacità finanziarie o il numero limitato di calciatori rendono più evidente il danno che la società subisce dai provvedimenti sanzionatori inibitori che colpiscono i propri tesserati, con conseguente suo interesse diretto a chiederne la modificazione in sede di giustizia sportiva con un ricorso o un reclamo il cui eventuale accoglimento produrrebbe effetti riflessi favorevoli anche per i singoli interessati.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 110/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 49, comma 1, CGS; art. 81 CPC;

Articoli

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

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