Settore tecnico – Regolamento settore tecnico – divieto di svolgere attività per più di una società - conclusione del campionato - accordi preliminari in vista di un diverso tesseramento – ammissibilità - attività per la nuova società - esclusione
Ai fini della preclusione allo svolgimento di attività nella medesima stagione a favore di società diversa da quella per la quale sono stati originariamente tesserati, l’art. 38, comma 5, NOIF (secondo cui ‘I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato’) consente ai tecnici soltanto di stipulare accordi preliminari in vista di un diverso tesseramento per la stagione successiva ma non li abilita – nonostante l’avvenuta conclusione della stagione agonistica – a prestare da subito attività per la nuova società. L’avvenuta conclusione del campionato abilita il tecnico a stipulare accordi giuridici di tipo preliminare con una squadra diversa da quella per la quale è tesserato ma non certo a svolgere hic et nunc attività reale e materiale per tale squadra, in violazione appunto del vincolo di esclusività.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 110/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 40 e art. 38, comma 4, Regolamento Settore tecnico; art. 38, comma 5, NOIF