Settore tecnico – Regolamento settore tecnico – divieto di tesseramento per altra società – divieto di svolgere attività per più di una società - ratio
Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento del Settore tecnico “i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”. Dello stesso analogo tenore è l’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. là dove stabilisce che “nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici […] non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”. Tali disposizioni pongono a carico degli allenatori e dei tecnici una espressa “preclusione” allo svolgimento di attività nella medesima stagione a favore di società diversa da quella per la quale sono stati originariamente tesserati. Tale preclusione è volta ad evitare conflitti di interesse e violazioni del vincolo di esclusività che si connette al tesseramento annuale di allenatori e tecnici da parte di una squadra e costituisce una precisa scelta del Legislatore federale il quale infatti per altre categorie di operatori che non rivestono un ruolo identitario nella gestione dell’attività agonistica (ad es. medici sociali e operatori sanitari) consente invece variazioni di tesseramento nella medesima stagione (cfr. art. 38, comma 4, NOIF).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 110/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 40 e art. 38, comma 4, Regolamento Settore tecnico