SANZIONI DISCIPLINARI – ESECUZIONE DELLE SANZIONI – DIRIGENTI, TESSERATI DELLE SOCIETÀ, SOCI E NON SOCI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2 - PRESENZA NEL RECINTO DI GIOCO E NEGLI SPOGLIATOI IN OCCASIONE DELLE GARE

In base al disposto dell’articolo 19, comma 3, del CGS è fatto divieto ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, “nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine”, di “svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”. Ne consegue che fare ingresso nel “recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”, così come partecipare alla conferenza stampa di fine gara in rappresentanza della squadra, in costanza di inibizione, costituiscono esercizio di specifiche funzioni dirigenziali e tecniche connesse, nel caso di specie, alla propria qualità di presidente della società, in violazione dell’espresso divieto.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 10/CFA/2023-2024/B

Presidente: De Zotti

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 19, comma 3, CGS

Articoli

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.
2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l’adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare.
3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.
4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di giustizia sportiva.
6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.
7. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7.
8. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.
9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

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