Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell’illecito – documento anonimo – non utilizzabilità del documento – possono costituire stimolo investigativo

Le segnalazioni anonime “… non possono costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari, né per l’adozione di atti procedimentali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell’ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l’ordinamento sportivo, di trasparenza dell’indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell’interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo carico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell’esercizio dell’azione penale” (Corte Federale Appello, SS.UU, n. 18/2020-21), e ciò sulla base di quanto disposto dall’art. 118, comma 2, del vigente C.G.S., a mente del quale il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. Tale norma ricalca quanto previsto in ambito penale dal combinato disposto degli artt. 240, 330 e 333 c.p.p., i quali prevedono che il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria prendano notizia dei reati di propria iniziativa e ricevano notizie di reato presentate o trasmesse loro, ma che i documenti pervenuti contenenti dichiarazioni anonime non possano essere acquisiti, né in alcun modo utilizzati. Una interpretazione logico-sistematica di tali norme impedisce tuttavia di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’esposto anonimo sino a ricomprendervi l’uso di esso come semplice “stimolo investigativo”, come questa Corte Federale ha già avuto modo di affermare richiamando la consolidata giurisprudenza propria ma anche della Corte di Cassazione che, in tema di denuncia anonima, ha sistematicamente ribadito che “Il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis" (Cass. Pen., Sez. VI, 28.4.2016 n. 39028).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 10/CFA/2022-2023/A

Presidente: Lombardo

Relatore: Casula

Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS; artt. 240, 330 e 333 CPP;

Articoli

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

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