Premio di formazione tecnica – premio di tesseramento – regime giustiziale – differenze - rinvio operato dall’art. 99, comma quarto, all’art. 96, comma 3, delle NOIF - interpretazione
Il “premio di formazione tecnica” previsto dall’art. 99 delle NOIF (già “premio di addestramento e formazione tecnica” secondo la definizione della precedente versione delle NOIF) è assoggettato ad una disciplina giustiziale “ordinaria” secondo il seguente schema normativo: l’art. 90, comma 1, lett. b), del Codice di giustizia sportiva prevede che la Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale svolga le funzioni di giudice di primo grado in ordine alle controversie concernenti il “premio di addestramento e formazione tecnica” di cui all’art. 99 delle NOIF (ora: “premio di formazione tecnica”); conseguentemente l’art. 91 del Codice, al comma 3, delinea il procedimento relativo alle contestazioni riguardanti le «controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b)» e cioè al “premio di addestramento e formazione tecnica”, prevedendo lo strumento del «ricorso» proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione della Commissione premi. Il “premio di tesseramento” di cui all’art. 96 delle NOIF (già “premio di preparazione”) è assoggettato a un ben diverso e peculiare regime giustiziale; l’art. 96, comma terzo, delle NOIF prevede che la possibilità di presentare ricorso in primo grado alla Commissione premi, nel rispetto delle regole del contraddittorio e l’impugnazione “in ultima istanza” avanti il Tribunale federale a livello nazionale – Sezione vertenze economiche; l’art. 90 del Codice, al comma 2, lett. a), prevede che il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica “in ultima istanza” in ordine alle controversie concernenti il “premio di preparazione” di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF (oggi “premio di tesseramento”); coerentemente, l’art. 91, comma 4, del Codice delinea il relativo procedimento giustiziale innanzi al Tribunale federale a livello nazionale: “Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.”. Dalle disposizioni richiamate emerge che, nella determinazione e liquidazione del “premio di tesseramento” opera come organo amministrativo-giustiziale mentre il Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche è giudice di ultima istanza. Ne risulta un quadro chiaro e coerente nel quale si enuclea un doppio regime procedimentale e processuale: per quanto riguarda il “premio di formazione tecnica” la Commissione premi agisce come organo amministrativo e non giustiziale e il Tribunale federale - Sezione vertenze economiche è organo di giustizia di primo grado (al quale ci si può rivolgere nel termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione) e la Corte federale d’appello è organo di seconda e ultima istanza; per quanto riguarda il “premio di tesseramento”, la Commissione premi agisce come organo amministrativo-giustiziale, secondo un rito nel quale va integrato il contraddittorio e l’appello, proponibile nel breve termine di sette giorni, vede il Tribunale federale - Sezione vertenze economiche come giudice di seconda e ultima istanza. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile ad una fattispecie riguardante il “premio di formazione tecnica” il disposto dell’articolo 96, comma terzo, delle NOIF, che concerne, invece, il “premio di tesseramento”. La formulazione letterale dell’art. 99, quarto comma, delle NOIF potrebbe dar luogo a qualche incertezza là dove, dopo aver statuito – senza esitazioni - che le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – Sezione vertenze economiche, dispone poi che “Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma terzo NOIF». Ma tale ultima previsione normativa - allorché richiama la procedura di cui all’art. 96, terzo comma, delle NOIF che concerne la diversa procedura da seguire per il “premio di tesseramento” - risulta essere del tutto contraddittoria rispetto all’assetto chiaro e definito. E ciò in quanto non può non apparire profondamente incoerente con l’intero sistema delineato, che distingue chiaramente e nettamente il regime giustiziale dei due premi (“premio di formazione tecnica” e “premio di tesseramento”) sotto il profilo dei presupposti, dell’organo giustiziale competente e della procedura da seguire, applicare al procedimento giustiziale previsto per il primo premio, le disposizioni procedimentali – peraltro peculiari – previste per il secondo. Sistema che si fonda su previsioni contenute nel Codice di giustizia sportiva, oltre che nelle NOIF. E’ ipotizzabile che tale antinomia – da cui deriverebbe un’inaccettabile commistione procedurale tra istituti diversi - consegua da incertezze nel drafting delle NOIF, conseguente ad un affastellarsi di modifiche normative (verosimilmente connesse a un difetto di coordinamento tra le varie novelle), anche di provenienza statale. Di talché l’interprete ha il dovere di ricondurle ad unità. In tal caso si impone, dunque, una interpretazione adeguatrice del richiamo sopra detto, contenuto nell’art. 99, quarto comma, delle NOIF, al fine di delineare un sistema normativo coerente e privo di contraddizioni. Interpretazione che deve spingersi oltre i confini semantici della disposizione, poiché ciò è richiesto da esigenze di razionalità e coerenza sistematica della normativa: principio della prevalenza del criterio logico sul criterio letterale. Tale principio, di già invocabile in generale nell’interpretazione e applicazione della legge (art. 12 delle disposizioni preliminari al C.C.), è applicabile a maggior ragione nei confronti delle NOIF e dei codici di autodisciplina sportiva, in considerazione del maggior livello di flessibilità della regolamentazione in questione e dell’invocabilità, sia pure traslata, degli ulteriori criteri logici previsti per l’interpretazione del contratto (in particolare, art. 1362 e 1363 c.c.). Dal quadro che emerge dalle disposizioni come sopra richiamate, il rinvio operato dall’art. 99, comma quarto, all’art. 96, comma 3, delle NOIF va inteso nel senso che la disposizione si limita a fare salvo l’ulteriore e diverso procedimento da questa seconda disposizione previsto per casi eventualmente diversi dal procedimento di liquidazione ed eventuale contestazione del premio di formazione.)
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 109/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Mauceri
Riferimenti normativi: art. 99 NOIF; art. 90, comma 1, lett. b), CGS; art. 91, comma 3, CGS; art. 96 NOIF; art. 90, comma 2, lett. a), CGS; art. 91, comma 4, CGS;
Articoli
Art. 90 - Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale
1. Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all'art. 134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine:
a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26;
b) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF;
c) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.
2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine:
a) alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3 delle NOIF;
b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all’art. 94 quater delle NOIF;
c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF;
d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF.
e) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all’art. 94 septies delle NOIF.*
3. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è composta dal Presidente, da un Vicepresidente e da almeno quattro componenti.
4. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.
*Lettera e) aggiunta al comma 2 dal C.U. 51/A del 12.10.2022.
Art. 91 - Procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale
1. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 in quanto applicabili.
2. Il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell’art. 96 delle NOIF.*
3. Il ricorso concernente le controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del lavoro e premi e, in tal caso, si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.
4. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.
5. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all’art. 53.
6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni.
7. Entro dieci giorni il Presidente della sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso o del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente.
8. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi.
9. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società o dei tesserati.
*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 113/A del 7 novembre 2019; si riporta il testo del previgente comma:
“2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all’art. 94 ter delle NOIF; b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all’art. 94 quater delle NOIF; c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF”.