Comunicazione degli atti – notifica irregolare – nullità - principio del raggiungimento dello scopo – art. 156, comma 3, CPC – applicabilità

Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica quando l’atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato. La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali (CFA, I^ sez., n. 85/2024-2025).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 108/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 156, comma 3, CPC

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