PROCESSO SPORTIVO IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E CIRCOSTANZE ATTENUANTI - SANZIONI A CARICO DELLE PERSONE E QUELLE A CARICO DELLE SOCIETÀ – DIVERSA RATIO

Come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Corte federale d’appello, sez. unite, n. 88/2019-2020), le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica, sono sostanzialmente differenti. Mentre le prime - connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) - devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.), le seconde devono “tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione”. Conseguentemente, solo nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare; diversamente, nel secondo, tale potere discrezionale egli “deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo certamente esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali”, ma non oltre, salva esplicita, eventuale previsione normativa. La penalizzazione di punti in classifica, infatti, si ripercuote anche sulla sfera giuridica degli altri competitori e ciò determina la necessità che la sanzione – tesa pur sempre al ripristino della par condicio tra essi – non possa essere irrogata in misura minore o eccedente i limiti edittali, salvo che ciò non sia espressamente previsto da una norma derogatoria.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 108/CFA/2022-2023/E

Presidente: Torsello

Relatore: Cestaro

Riferimenti normativi: art. 13 CGS;

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

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