Calciatore - tesseramento - utilizzazione calciatore in posizione irregolare – dilettanti - sanzione – società – penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascun incontro - ammenda di euro 100,00 – calciatore - squalifica di una giornata per ciascuna violazione - applicazione cumulativa delle sanzioni per ciascuna violazione - risultati contrastanti con il senso di giustizia - correttivi

A fronte di violazioni commesse nell’area del dilettantismo, la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro giocato in posizione irregolare, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00 (CFA, Sez. I, n. 86/CFA/2022-2023). Con riferimento al calciatore, è congruo stabilire la misura della sanzione della squalifica di una giornata per ciascuna violazione accertata, restando poi irrilevante la circostanza che l’illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024). A tale principio generale occorre introdurre alcuni correttivi in quanto la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative. (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023)

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 107/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 11, comma 2, CGS

Articoli

1. Comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore:
a) le infrazioni al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno;
b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
c) le infrazioni agli obblighi che comportano soltanto adempimenti formali.
3. Alla società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, si applica la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore.

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