Arbitri e ufficiali di gara - contegno irriguardoso, scostante e autoritario del giudice di gara – non costituisce di per sé espressione di mancanza di lealtà, probità e correttezza

Il contegno irriguardoso, scostante e autoritario addebitato al giudice di gara non costituisce di per sé espressione di mancanza di lealtà, probità e correttezza, essendo compatibile con la direzione di gara di un incontro sportivo che richiede – in via generale - il controllo costante del comportamento dei giocatori e la sanzione delle condotte di gioco scorrette ovvero a loro volta sleali. Una conduzione energica e  “di polso” può difatti implicare anche richiami o interventi arbitrali accompagnati da ammonizioni verbali forti ma comunque tali, ove non abbiano un contenuto intrinsecamente offensivo, da rientrare nella ordinaria dialettica di una manifestazione con forte accentuazione agonistica come quella calcistica. In ogni caso il malgarbo potrà essere evidenziato e eventualmente biasimato da parte degli organi competenti dall’Associazione italiana arbitri, con l'esortazione a mantenere in campo un comportamento esemplare, evitando di accompagnare le decisioni di gioco con atteggiamenti verbali o gestuali che - anche quando non sconfinano nella scorrettezza disciplinare, come nel caso di specie - non fanno certamente parte del bagaglio professionale e culturale del profilo ideale di direttore di gara.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 107/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

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