Corte federale d’appello - pronuncia – annullamento con rinvio - erronea declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di primo grado – necessità del rinvio da parte del giudice d’appello – fattispecie

Pur nella consapevolezza della non perfetta coerenza sistematica dell’attuale formulazione dell’art. 106, comma 2, CGS regolante le ipotesi in cui la Corte federale d’appello è legittimata ad adottare decisioni di annullamento con rinvio (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; SS.UU., n. 12/2022-2023; n. 2/CFA/2023-2024/A - 2023-2024), occorre procedere all’annullamento con rinvio al giudice di primo grado allorché la decisione di merito da parte della Corte federale d’appello – senza che venga effettuato il rinvio - si tradurrebbe non solo nella fatale obliterazione del principio del simultaneus processus ma darebbe luogo a conseguenze di oggettiva ingiustizia sostanziale e di disparità di trattamento in termini di eliminazione di un grado di giudizio di merito a carico soltanto di uno dei deferiti; il che costituisce conseguenza evidentemente deteriore rispetto all’inevitabile maggiorazione della complessiva durata del giudizio che deriva dall’adozione della decisione in rito.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 106/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Vitale

Riferimenti normativi: art. 106, comma 2, CGS

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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