Processo sportivo in genere – principi generali – regola del simultaneus processus - ratio

Il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare l’unitarietà dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell’interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all’unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari in adesione al criterio generale del simultaneus processus, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e mira a prevenire il rischio di possibili contrasti tra i giudicati. (SS.UU. n. 77/2020-2021). Tale è la ratio sottesa alla recente pronuncia di queste Sezioni unite n. 12/CFA/2022-2023 allorché è stata evidenziata – pur nella diversa materia dei tesseramenti – la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in thesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie (n. 34/CFA/2022-2023/). L’affermazione del principio del simultaneus processus consente di preservare anche l’ulteriore (e non secondario) principio della massima speditezza  della tutela giurisdizionale che costituisce peculiare ed insuperabile connotazione dell’ordinamento processuale sportivo (ex multis, CFA, SSUU, n. 2/CFA/2023-2024/D, secondo cui “La speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate […]”) e che, specie in vicende di estrema delicatezza come quella oggetto del presente giudizio, impongono al sistema giustiziale sportivo di fornire immediati e tangibili riscontri alla richiesta di giustizia, onde non destare neanche il più lontano sospetto che possano essere adottate decisioni strumentalmente artificiose  e dettate da intenti dilatori.”.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 106/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Vitale

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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