Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – esimente o attenuazione della responsabilità – modelli di prevenzione – adozione - verifica - compito degli organi di giustizia sportiva

La responsabilità della società trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a coloro che agiscono per esso, sottolineando che affinché la responsabilità dei secondi possa trasmettersi al primo non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità (o l’inutilità) per il primo della condotta antisportiva, dovendo ritenersi interrotto il rapporto di immedesimazione solo ove risulti che non vi sia alcuna colpa organizzativa dell’ente. E’ in tale prospettiva che devono apprezzarsi la previsione di cui al quinto comma dell’art. 7 dello Statuto F.I.G.C., circa la necessità dell’adozione da parte delle società di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, e quella cui all’art. 7 C.G.S., secondo cui “Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come prevista e richiamata dal Codice, il giudice valuta la adozione, idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto”. Mentre la mancata adozione del modello organizzativo da parte di una società ne comporta la sua responsabilità in senso oggettivo, la sua adozione non determina automaticamente l’esclusione di ogni sua responsabilità, spettando al giudice la verifica in concreto della efficacia e della idoneità del modello adottato al fine di esimere o attenuare la responsabilità (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 40/CFA/2024-2025). (Nel caso di specie la Corte ha affermato l’insufficienza e l’inadeguatezza in concreto del modello organizzativo adottato dalla società sotto più profili: il modello organizzativo adottato si è sostanziato solo in un Codice di comportamento a fronte della complessa struttura contemplata nella previsione dell’art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. (il cui modello prevede: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricati di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento); tale codice (e le misure in esso previste) di fatto non si è dimostrato sufficiente e adeguato ad evitare condotte come quella posta in essere dall’incolpato; la società non aveva indicato  e provato di aver posto in essere la necessaria attività di informazione e formazione dei propri tesserati circa gli obblighi comportamentali derivanti dal predetto codice di comportamento e/o sulle delicate tematiche connesse all’episodio oggetto del presente procedimento).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 105/CFA/2024-2025/B

Presidente: Saltelli

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 6 CGS; art. 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC

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