Giudizio e responsabilità disciplinare – responsabilità della società - associazione priva di personalità giuridica - irrilevanza
Sussiste la responsabilità di una società di calcio indipendentemente dalla natura di associazione priva di personalità giuridica. Il CGS infatti si applica alle società ed ai dirigenti e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale (art. 2, comma 1), nonché a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale (art. 2, comma 2), sicché il presidente di società di calcio, dotato di poteri di rappresentanza della stessa con o senza vincoli di responsabilità patrimoniale, rientra 'tout court' nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni federali.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 105/CFA/2023-2024/D
Presidente: Torsello
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 2 commi 1 e 2 CGS
Articoli
Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.