Calciatore – calcio femminile – è ricondotto allo sport dilettantistico – accordi economici - art. 94-quinquies NOIF – tetto invalicabile

L’articolo 91, comma 1, delle NOIF, stabilisce che “Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento”. In base al successivo articolo 92 ter, comma 1, delle stesse NOIF, per gli atleti e i tecnici “non professionisti” - tra i quali, ai sensi del comma 2, rientrano anche i tesserati delle società che disputano il campionato di serie A femminile - “è esclusa... ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”. I tesserati stessi “devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono”. Stabilisce poi il comma 8 dell’articolo 94-ter che “Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate”, mentre “La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8” – ora 31, comma 5 – “del codice di Giustizia Sportiva e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva”. Analoghe disposizioni sono ripetute dall’articolo 94-quater anche per collaboratori delle società appartenenti alla L.N.D. Indi, l’articolo 94-quinquies, espressamente riferito alla Divisione calcio femminile, nuovamente prevede (comma 1), che “Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici <non professionisti>, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”, che (secondo comma, prima parte) i “tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l’erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità”; stabilisce poi la seconda parte dello stesso secondo comma che “Oltre all’importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. L’importo massimo previste anche nelle disposizioni precedenti può dunque essere aumentato unicamente per i titoli appena ricordati, tutti riconducibili nella generale categoria del rimborso delle spese sostenute dal tesserato per svolgere la propria attività non professionistica. Indi, il comma 4 dell’articolo in esame impone il deposito degli accordi economici presso “la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell’allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione”. Infine, il comma 9 stabilisce che “sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva”. Il quadro descritto evidenzia in primo luogo che l’ordinamento sportivo è improntato, quanto alla distinzione tra attività professionistica e dilettantistica, al principio formalistico e non sostanzialistico. Un rapporto non è riconducibile al professionismo o al dilettantismo a seconda della concreta disciplina che regola quello specifico rapporto, ma in base all’appartenenza a una lega, una divisione o una serie inquadrate, per scelta operata dal legislatore sportivo, nell’ambito dell’uno o dell’altro settore di attività. E’ dunque il rapporto concreto che deve conformarsi alla regola astratta, una volta individuato il settore di riferimento. Il calcio femminile, anche a livello di massima serie è chiaramente ed espressamente ricondotto allo sport dilettantistico, con la conseguente applicazione dei limiti e dei vincoli ad esso relativi e in precedenza richiamati. Esclusa, dunque, per i tesserati “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato, può essere loro riconosciuta, per l’attività svolta, una somma che, comunque, non può superare il tetto indicato dall’articolo 94-quinquies, comma 2 (fatta salva la possibilità di riconoscere somme ulteriori al solo titolo di rimborso spese, anche in misura forfetaria). Al di fuori di tali accordi è tassativamente esclusa la possibilità di riconoscere somme ulteriori. In tal senso, è chiaro il disposto dell’articolo 94, comma 1, delle NOIF, avente carattere di norma generale, secondo cui “Sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni”. Gli accordi tra società e tesserati devono dunque conformarsi alle regole stabilite dall’ordinamento. Tali regole sono nel caso di specie quelle del limite massimo dell’importo previsto dagli accordi economici tra società e tesserato e dell’espresso divieto di compensi ulteriori, fatte salve le ipotesi di rimborso delle spese sostenute (oltre all’obbligo di deposito degli accordi). E’ dunque vietata la possibilità di concludere accordi che prevedano somme ulteriori, e ciò qualsiasi sia il titolo di riconoscimento di tali importi. Si può poi anche opinare nel senso di una possibile rimeditazione, a livello normativo, dell’attuale assetto dello sport dilettantistico, con una diversa disciplina dei rapporti tra società e tesserato, anche con riferimento allo sfruttamento del diritto all’immagine. Si tratta, peraltro, di una possibile riflessione de iure condendo, che non incide sull’interpretazione dell’attuale assetto normativo e sulle sue ricadute nel caso di specie.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 104/CFA/2020-2021/C

Presidente: Torsello

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 91, NOIF; art. 94, comma 1, NOIF; art. 92 ter, comma 1, NOIF; articolo 94-ter NOIF; articolo 94-quater NOIF; articolo 94-quinquies NOIF

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