VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE E ECONOMICA - DIRIGENTE DI SOCIETÀ – ART. 21 NOIF – PRINCIPIO DEL C.D. “FAIR PLAY” – ART. 4 CGS – DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ
Il principio del c.d. “fair play” costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo e culmina in ogni caso nella declinazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza richiamati dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 4 (anche in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.). Tale Codice, del resto, non opera un richiamo (come pure avrebbe potuto) alle norme sostanziali del codice civile e, dunque, alle relative regole attuative o di interpretazione e neppure ciò accade per lo Statuto della F.I.G.C. (art. 19), che a sua volta si riferisce a clausole “aperte”, di “equilibrio economico e finanziario” e di “corretta gestione” delle società sportive, fondandosi su regole “elastiche” come differentemente non potrebbe essere. Il giudice sportivo, dunque, non è deputato a valutare le responsabilità “ordinarie” e neppure deve soffermarsi – nel caso di sottoposizione a procedura paraconcorsuale, o concorsuale che sia, di una società sportiva – sulle perdite economiche che ne derivano o sugli strumenti che la società sceglie per cercare di uscire da una crisi economica momentanea, ma deve valutare il rispetto di quella che potrebbe definirsi – parafrasando le regole di una competizione proprie di una procedura ad evidenza pubblica - la “lex specialis” costituente l’ordinamento sportivo in sé considerato. Tale giudice è chiamato a rilevare con tale disciplina speciale – autonoma da quella ordinaria – se le modalità con le quali il soggetto deferito si è comportato o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (v. parere del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. n. 5/2017). Per tale ragione, le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausole di chiusura del sistema, poiché evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma “ordinaria” vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna di tali norme rende obbligatorio (CFA, SSUU, n. 4/2021-2022).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 103/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 4 CGS, all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.