Giudizio e responsabilità disciplinare – violazione della corrispondenza tra contestazione e decisione - solo nel caso di lesione del diritto di difesa

La violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione, come ha chiarito consolidata giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen., SS.UU., sent. 36551 del 2010), sussiste solo nel caso in cui si traduca in una lesione in concreto del diritto di difesa e tale lesione si verifica solo se il fatto in contestazione subisca una modifica tale da configurare incertezza sull'oggetto dell'addebito, da cui scaturisca - appunto - un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'iter del procedimento, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 103/CFA/2020-2021/F

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 125 CGS

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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