Covid 2019 – medici – obbligo di immediata segnalazione

Sui medici incombe – proprio in quanto esercenti una professione sanitaria, ancor prima che come componenti dello staff sanitario della società – l’obbligo di immediata segnalazione alla competente autorità dei casi di sospetto contagio da covid 19. Invero, tanto la legislazione statale, quanto il codice deontologico dell’ordine dei medici e degli odontoiatri impone tale condotta. E infatti: l’art. 257 del testo unico delle leggi sanitarie (T.U.LL.SS., ovvero il R.D 27.7.1934 n. 1265) prevede che qualsiasi medico chirurgo, legalmente abilitato all'esercizio della professione, è tenuto a prestare la sua opera per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive; il seguente art. 260 (aggiornato con il D.L. 25.3.2020 n. 19, emanato quindi, ormai, in piena epoca “pandemica”) stabilisce in maniera chiara e inequivocabile che chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 a 5.000. Come se non bastasse, va tenuto in conto anche l’art. 650 CP, nota “norma penale in bianco”, per il quale chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di igiene (oltre che di giustizia, di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico) è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda, fino a euro 206. A sua volta l’art. 8 del codice deontologico prescrive che il medico, in caso di epidemia, deve “mettersi a disposizione” dell'autorità competente. Naturalmente, poiché, come si suol dire, il più contiene il meno, certamente sussiste in capo ai sanitari l’obbligo (anche deontologico) di segnalare i casi di sospetto contagio, quale che sia il ruolo, la funzione o lo status che li riguarda. L’esistenza di tale obbligo deriva dalla complessiva logica del sistema e anche sulla base di specifiche disposizioni di legge, oltre che di norme deontologiche, cui è da aggiungere anche il dettato dell’art. 3, in base al quale rientra tra i doveri del medico la tutela della vita, della salute - fisica e psichica - dell'uomo, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali il sanitario si trovi ad operare. Dunque l’obbligo di segnalazione, incombente su qualsiasi sanitario, riguarda certamente anche i medici delle società calcistiche, anzi, poiché in base all’art. 4 del CGS, l’appartenente al mondo sportivo deve indubbiamente conformarsi al modello del bonus civis (lealtà, correttezza, probità), non può esser dubbio che il suo dovere di collaborazione con le autorità sanitarie, sia, per così dire, rafforzato. Invero l’autonomia del diritto sportivo non può certo significare separatezza e, meno che mai, esenzione dai doveri che incombono sui cittadini “comuni”.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 103/CFA/2020-2021/C

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 4 CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Salva in pdf